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“ IL
GINNASIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
S
T A T U T O
Art. 1 – Costituzione e denominazione
1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in
ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è
costituita
una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo,
ricreativo e culturale che assume la denominazione
“ IL
GINNASIO -
Associazione Sportiva Dilettantistica”.
2. Essa
aderisce all’Unione Italiana Sport Per tutti (U.I.S.P.) e relative
strutture periferiche, adottandone la tessera nazionale quale tessera
sociale. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre
Associazioni e potrà affiliarsi ad altri Enti di promozione sportiva,
agli Organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano),
alle Federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali.
Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio
provinciale, nazionale e anche all’estero.
Art.
2 – Sede legale
L’Associazione ha sede legale in Genova, Via Maddaloni n. 1/1.
Art.
3 - Durata
1.
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta
solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.
Art.
4 – Oggetto e scopo
1. L’Associazione è un centro permanente apolitico di vita associativa a
carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di
lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici
per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Si propone di
offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze
motorie e sportive, ricreative e culturali.
2.
L’Associazione si propone di:
a)
promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
b)
sviluppare e diffondere l’attività sportiva connessa a puro titolo
esemplificativo e non esaustivo alla pratica della ginnastica
vertebrale, della rieducazione motoria vertebrale e seminari pratici di
rieducazione vertebrale intesa come mezzo di formazione psico-fisica e
morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività
agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non,
idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di attività sportive
dilettantistiche;
c) per il
miglior raggiungimento degli scopi sociali, gestire impianti, propri o
di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario
genere;
d)
organizzare squadre sportive e gruppi per la partecipazione a
campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse
discipline sportive;
e) indire
corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento,
corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi ed ogni
altra forma di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il
perfezionamento nelle attività sportive.
Inoltre
l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
a) attivare
rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per
gestire impianti sportivi e i servizi connessi, ivi comprese annesse
aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di
manifestazioni e iniziative sportive;
b)
allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti
ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o
ricreative;
c)
organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore
utilizzo del tempo libero dei soci;
d)
esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura
commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle
proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative
amministrative e fiscali vigenti;
e)
promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni
turistici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
f) svolgere
tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento
dello scopo sociale come:
-
effettuare uno studio scientifico del movimento umano e della
colonna vertebrale, approfondendone gli aspetti educativi, sportivi
e terapeutici;
-
promuovere l’educazione fisica e le attività psicomotorie dell’uomo,
favorendone la ricerca, l’insegnamento e la pratica in tutte le
fasce d’età;
-
effettuare studi e pubblicazioni che diano un significativo
contributo allo sviluppo della scienza del movimento.
3.
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della
struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative,
dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di
prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed
alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie dell’Unione
Italiana Sport Per tutti (U.I.S.P.) e s’impegna ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’U.I.S.P.
stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che gli
organi stessi dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere
tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
4.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme
dello Statuto e dei Regolamenti U.I.S.P., nelle parti relative
all’organizzazione e alla gestione delle associazioni affiliate.
Art. 5 –
I soci
1. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, soci
individuali, e le persone giuridiche, soci collettivi, che ne
condividano i principi e le finalità. Sono soci collettivi, a mero
titolo esemplificativo, le associazioni, anche scolastiche, i comitati,
le società, le cooperative, gli enti e ogni altro tipo di organizzazione
che abbia finalità non contrastanti con quelle previste dal presente
Statuto e dalle disposizione di legge vigenti. Il numero dei soci è
illimitato. Eventuali distinzioni di denominazione dei soci,
eventualmente previste da Regolamenti sociali, possono essere poste per
fini esclusivamente interni all’Associazione e non comportano alcuna
differenziazione nel rapporto associativo.
Art. 6 –
Ammissione dei soci
1. Tutti
coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne
richiesta all’Associazione redigendo una domanda scritta su apposito
modulo. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali,
previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite
sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai
diritti che ne derivano.
2. La
validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto di
presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento
della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo entro trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda con il principio del
“silenzio-assenso”. La delibera di non accoglimento deve sempre essere,
invece, motivata in forma scritta e comunicata all’interessato con atto
ricettizio; contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea
generale, il cui giudizio è inappellabile.
3. In caso
di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse
dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il
genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli
effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per
tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
4. La quota
associativa, determinata annualmente con delibera del Consiglio
Direttivo, non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi
associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 7 -
Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i
soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di
partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e
passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio
minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento
della maggiore età.
2. La
qualifica di socio da diritto, inoltre, a partecipare alle attività
promosse dall’Associazione, a frequentare la sede sociale, secondo le
modalità stabilite nell'apposito Regolamento.
3. I soci
sono tenuti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e
delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, e al pagamento della
quota associativa.
Art. 8 –
Cessazione della qualifica di socio
1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di
morte.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al
Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio
Direttivo nei confronti del socio:
a.
che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli
eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi
dell’Associazione;
b.
che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale;
c.
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi
dell’Associazione;
d.
che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,
all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro Soci.
2. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione
debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante atto ricettizio,
ad eccezione del caso previsto alla lettera b. del presente articolo.
Art.
9 – Organi dell’Associazione
1.
Gli organi
sociali sono:
·
l'Assemblea dei Soci
·
il
Consiglio Direttivo
·
il
Presidente
Art. 10
- Assemblea dei soci
1.
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione
ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è
regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli
associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano
tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La
convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al
Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati in regola
con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne
propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto
dovuto da parte del Consiglio Direttivo e l’Assemblea dovrà avere luogo
entro trenta giorni dalla data della richiesta.
3.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o,
comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli
associati.
Art. 11
- Diritti di partecipazione alle Assemblee
1. Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota
annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Art. 12
- Compiti dell'Assemblea dei soci
1. La
convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni
prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o
comunicazione agli associati, o mezzo posta ordinaria, o elettronica, o
fax. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno,
il luogo e l’ora dell’adunanza della prima e della seconda convocazione
e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2.
L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo,
almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto economico e
finanziario e per l'esame del Bilancio preventivo. L’Assemblea è
convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta, quest’ultimo, ne
ravvisi la necessità.
3. Spetta
all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell’Associazione, sulla nomina degli organi direttivi
dell'associazione, su tutti gli oggetti attinenti alla gestione
dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o
sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti
attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino
nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente
sottoposti al suo esame.
4. Le
Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, in caso di
sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone
legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza
dei presenti.
5.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. Il
Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e
l’ordine delle votazioni.
7. Di ogni
Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente
della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia
dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con
le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la
massima diffusione.
Art. 13
- Validità assembleare
1. In prima
convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia
presente la metà più uno degli associati aventi diritto. In prima
convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando
siano presenti i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto. In
seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati
intervenuti.
2. Nelle
Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il
principio del voto singolo. Le delibere delle Assemblee sono valide, a
maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del
giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà
il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art. 14
- Assemblea straordinaria
1. La
convocazione dell'Assemblea straordinaria avverrà minimo venti giorni
prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o
contestuale comunicazione agli associati, o mezzo posta ordinaria, o
elettronica, o fax. e con lettera spedita ai soci almeno 20 giorni
prima dell’adunanza.
2.
L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce
per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento
dell’Associazione e le modalità di liquidazione.
Art. 15
- Consiglio Direttivo
1. Il
Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11
membri scelti fra gli associati ed eletti dall’Assemblea.
2. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono
rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario, l’Amministratore. Il Segretario può ricoprire
anche la carica di Amministratore. Le sedute sono valide quando vi
intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni
sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
3. Possono
essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con
il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non
ricoprano la medesima carica sociale in altre associazioni e società
sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva
facente capo ad un Ente di promozione sportiva, ovvero nell’ambito della
medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal
C.O.N.I.
4. Le
deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da
un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal
Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo
atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 16
– Dimissioni
1. Nel caso
che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a
mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro
sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica
fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare
detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in
carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale
ratifica.
2. Il
Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica
qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a decadere
oltre la metà dei suoi componenti.
Art. 17
- Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri,
senza formalità. La convocazione è fatta mediante affissione di avviso
nella sede dell'Associazione o comunicazione ai consiglieri a mezzo
posta ordinaria, o elettronica, o fax non meno di otto giorni prima
della adunanza.
Art. 18
- Compiti del Consiglio Direttivo
1.
Sono
compiti del Consiglio Direttivo:
a)
deliberare le quote associative e sulle domande di ammissione dei soci,
sul recesso e l’esclusione dei soci;
b) redigere
il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario consuntivo
da sottoporre all'Assemblea;
c)
convocare le Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta
all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi
necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere
gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale;
e) adottare
i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere
necessari;
f) attuare
le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle deliberazioni
assembleari;
g) compiere
tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell’Associazione;
h)
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
i) nominare
gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di
attività in cui si articola la vita dell’Associazione.
Art. 19
- Il Presidente
1. Il
Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la
rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è
attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e,
previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria
amministrazione. Il Presidente può delegare la firma per atti singoli e
lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti
correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti
scritti e da apposite delibere.
2. In caso
di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice
Presidente vicario.
3. In caso
di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il
Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 20
- Il Vice Presidente vicario
1. Il Vice
Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga
espressamente delegato.
Art. 21
- Il Segretario
1. Il
Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del
Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione
e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni
e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.
Art. 22
- Anno sociale ed esercizio finanziario
1. L'anno sociale e l'esercizio
finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun
anno.
Art. -
23 Il Rendiconto
1. Il
Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico-finanziario
consuntivo dell’Associazione, e il Bilancio preventivo della stessa, da
sottoporre all’approvazione assembleare degli associati entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il Rendiconto consuntivo deve
informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione,
con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in
essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una
separata relazione di accompagnamento.
2. Il
Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio
della trasparenza nei confronti degli associati.
Art. 24
– Fondo comune - Patrimonio
1. Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi
associativi, da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni, contributi o
liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior
conseguimento degli scopi sociali, dai proventi derivanti dalle attività
organizzate dalla Associazione e da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli
introiti di cui sopra. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
2. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente
reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 25
– Sezioni
1.
L'Associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà
più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 26
- Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
1. Oltre
alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro
verbali Consiglio Direttivo e Libro Soci), deve essere assicurata una
sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività
dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti
annuali.
Tali
documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi
a disposizione dei soci per la consultazione.
Art. 27
-
Clausola compromissoria
1. Tutte le
controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci
medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio
Arbitrale costituito secondo le regole previste dall’Ente di Promozione
sportiva di riferimento a cui l’Associazione è affiliata.
2. In tutti
i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il
Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell’Ente di Promozione
sportiva di riferimento a cui l’Associazione è affiliata, questo sarà
composto da numero 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il
terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in
difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova.
3. La parte
che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà
comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il
termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la
controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver
subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il
nominativo del proprio arbitro.
4.
L'arbitrato avrà sede in Genova, ed il Collegio giudicherà ed adotterà
il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni
effetto, come irrituale.
Ogni
qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella
sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dall’Ente di Promozione
sportiva di riferimento a cui l’Associazione è affiliata.
Art. 28
- Scioglimento
1. Qualora
si verifichino eventi ritenuti incompatibili con l’esistenza
dell’Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea
straordinaria dei soci. Lo scioglimento dell’Associazione può essere
deliberato dall’Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria,
con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno
i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di
scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto
anche fra i non soci.
2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte
le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al
fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni
che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva
dilettantistica, sentito l’organismo di controllo preposto in merito, e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 29- Norma finale
1. Per
quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si
applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’U.I.S.P.,
a cui l’Associazione è affiliata, le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge vigenti.
Genova, lì
30 giugno 2006 |